
NFTs e diritto: aspetti legali NFT – non fungible token
Beeple e l’aquisto di Everydays.
L’11 marzo 2021, la stimata casa d’aste Christie’s ha venduto un’opera d’arte digitale (intitolata Everydays) di un artista di nome Beeple per 69.346.250 (quasi settanta milioni!!) di dollari.
Beeple (vero nome, Mike Winkelmann) è un noto e prolifico autore di opere digitali online. Ma non è esattamente Vincent Van Gogh e, prima dell’ottobre 2020, non aveva mai venduto un’opera per un valore di 69.346.250 di dollari. A dire il vero…non aveva mai venduto un’opera per più di 100 dollari. Pensate che Winkelmann non ha realmente venduto l’opera d’arte. Piuttosto, ha venduto un token non fungibile (NFT) dell’opera d’arte sulla blockchain.
L’NFT è stato acquistato da un anonimo appassionato d’arte conosciuto con lo pseudonimo di “MetaKovan” con una criptovaluta chiamata Ether. Ora, è lecito chiedersi cosa MetaKovan possieda effettivamente. L’acquisto ha spinto molte persone a considerare le implicazioni legali della proprietà degli NFT.

Che cos’è un non fungible token?
Si tratta di una domanda complessa a cui cercherò di dare una risposta semplice. Vediamo innanzitutto cos’è un NFT.
- Un NFT è un token non fungibile basato sulla tecnologia blockchain. Poiché non è fungibile non può essere sostituito con un altro bene della stessa qualità e quantità; non è quindi intercambiabile. Gli NFT hanno una loro unicità a differenza dei beni fungibili quali il denaro o i bitcoin, che invece sono intercambiabili con altre banconote o altri Bitcoin.
- Un NFT è composto da codice software sotto forma di “smart contract”. Gli smart contract sono protocolli blockchain open source che controllano il trasferimento di valuta digitale al verificarsi di determinate condizioni.
- Una volta creato uno smart contract, questo viene “coniato” sul token di una blockchain ed è permanente. Una volta pubblicato sulla blockchain, l’NFT non può essere sostituito o modificato.
Cosa comporta l’acquisto di un NFT e quali diritti attribuisce?
Vediamo alcuni aspetti legali da considerare relativamente agli NFT. Nella maggior parte dei casi, il titolare di un NFT ottiene semplicemente una licenza non esclusiva sui diritti di proprietà intellettuale di un bene per scopi non commerciali. Pensate ad un quadro che avete in casa.
Le opere d’arte digitali (a differenza di quelle fisiche) possono essere riprodotte attraverso la realizzazione di copie che assomigliano all’originale. Gli NFT consentono alle opere digitali di essere scambiate. Sebbene la tokenizzazione di un’opera digitale non impedisca di scaricarla, il token può garantire che esista un solo originale e che questo sia assegnato a una singola persona.
Inoltre, gli smart contract possono essere codificati così da specificare le limitazioni all’uso di un NFT. Possono prevedere il rimborso automatico delle royalties o limitare il numero di repliche che possono essere vendute. Fino ad oggi si sono riscontrate grandi difficoltà nell’adottare un sistema praticabile di gestione dei diritti sulle opere digitali e nel far rispettare i diritti digitali stessi: le NFT possono finalmente colmare questa lacuna.
Gli smart contract saranno fondamentali nel contesto appena descritto. I venditori di NFT dovranno assicurarsi che gli smart contract delineino chiaramente i diritti che vengono assegnati insieme al NFT. Ad esempio, il diritto d’autore di un’opera non potrà essere trasferito se non è espressamente consentito. Un NFT è essenzialmente una licenza per contenuti specifici. È fondamentale assicurarsi che tale licenza sia il più possibile definita: è importante se si considera che, una volta coniato, l’NFT è permanente. Non sono infatti previste modifiche al contratto.

Avv Marco Bigarelli
Avvocato con esperienza in contesti aziendali sia in Italia che all’estero. Mi occupo di assistenza legale ad imprese, professionisti e privati nel settore del web e delle nuove tecnologie. La mia esperienza spazia dalla contrattualistica d’impresa -in particolare accordi di licenza, sviluppo e distribuzione software, SaaS, IaaS, PaaS e Cloud- al settore dell’e-commerce e dei marketplace digitali, dalla distribuzione commerciale al web marketing. Assisto i miei clienti nel percorso di conformità al GDPR, reclami al Garante per la protezione dei dati personali, richieste di rimozione dei contenuti dal web (“diritto all’oblio”), tutela dell’immagine e dell’identità personale online.
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