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Assistenza legale diritto oblio

Assistenza legale diritto all’oblio ovvero come richiedere la cancellazione dei propri dati personali dal web con il supporto di un avvocato: il conflitto tra diritto alla riservatezza e memoria.

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6919/2018, indica quali sono i criteri da utilizzare per valutare la possibilità di affermare il diritto all’oblio da parte di un individuo. Ma cosa si intende per diritto all’oblio? Il diritto all’oblio o diritto “ad essere dimenticati”, può essere inteso come il diritto a non restare indeterminatamente esposto alle conseguenze pregiudizievoli che una determinata notizia, priva ormai di interesse pubblico, causa nell’individuo. Richiedere assistenza legale per esercitare il diritto all’oblio significa avvalersi di un avvocato esperto che potrà aiutarti nel rinforzare la tua identità personale online.

Le fonti del diritto all’oblio e l’impatto dei motori di ricerca sulla privacy dell’individuo.

Il diritto all’oblio trova la propria fonte nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare negli articoli 7 “Rispetto della vita privata e della vita familiare” ed 8 “Protezione dei dati di carattere personale“. L’art. 7 recita Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni. L’art. 8 stabilisce che Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.

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Il trattamento di dati personali effettuato dal gestore di un motore di ricerca può incidere significativamente sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, nel caso in cui la ricerca con l’aiuto di tale motore venga effettuata a partire dal nome di una persona fisica, dal momento che detto trattamento consente a qualsiasi utente di Internet di ottenere, mediante l’elenco di risultati, una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili su Internet, che toccano potenzialmente una moltitudine di aspetti della sua vita privata e che, senza il suddetto motore di ricerca, non avrebbero potuto – o solo difficilmente avrebbero potuto – essere connesse tra loro, e consente dunque di stabilire un profilo più o meno dettagliato di tale persona. Inoltre, l’effetto dell’ingerenza nei suddetti diritti della persona interessata risulta moltiplicato in ragione del ruolo importante che svolgono Internet e i motori di ricerca nella società moderna, i quali conferiscono alle informazioni contenute in un siffatto elenco di risultati carattere ubiquitario (Sentenza Costeja).

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L’ordinanza n. 6919/2018 della Corte di Cassazione.

La Corte spiega che ricopre un ruolo centrale l’esigenza di contemperamento tra due diversi diritti fondamentali: da un lato il diritto di cronaca, dall’altro il diritto della persona a che certe vicende della propria vita, che non presentino più i caratteri dell’attualità, ovverosia che siano più suscettibili di soddisfare un interesse apprezzabile della collettività a conoscerle, non trovino più diffusione da parte dei media. Strumentale al diritto all’oblio è la facoltà di ottenere la rimozione, da elenchi o archivi o registri, del proprio nominativo, in relazione a fatti e vicende che non presentino più il suddetto carattere dell’attualità. Occorre verificare in particolare se l’interessato abbia diritto a che l’informazione in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, per il tempo decorso, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome. La Suprema Corte aggiunge che tale verifica prescinde da un possibile pregiudizio subito dal soggetto per l’associazione del suo nome con la ricerca del nominativo. Pertanto, se l’interesse della collettività a conoscere di tale notizia non è più apprezzabile, i diritti fondamentali dell’individuo previsti agli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza “Rispetto della vita privata e della vita familiare” e “Protezione dei dati di carattere personale” prevarranno sia sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca (ad esempio Google) sia sull’interesse del pubblico ad accedere all’informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona.

In presenza di quali presupposti il diritto all’oblio può subire una compressione a favore del diritto di cronaca?

La Corte di Cassazione afferma che l’eventuale compressione del diritto all’oblio in favore del diritto di cronaca non può prescindere dalla valutazione dei seguenti elementi:

  1. Il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico.
  2. L’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l’immagine. Assistenza legale diritto oblio.
  3. L’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblicate, segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese.
  4. Le modalità impiegate per ottenere e nel dare l’informazione, che deve essere veritiera (poiché attinta da fonti affidabili e con un diligente lavoro di ricerca), diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell’interesse nel pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, si da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione.
  5. La preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico.

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