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Diritto all’oblio e riabilitazione penale

Diritto all’oblio e cancellazione dei datiDiritto all’oblio e riabilitazione penale: il Garante per la privacy accoglie la richiesta di rimozione dei dati di un imprenditore per una vicenda giudiziaria risalente a 9 anni prima. L’istante aveva presentato reclamo al Garante per la privacy chiedendo la rimozione dai risultati di ricerca associati ad una vicenda giudiziaria che lo aveva visto coinvolto, non reputando sussistente un interesse pubblico attuale alla conoscibilità della stessa, sulla base delle seguenti motivazioni:

  • Trascorrere del tempo: le informazioni erano orami obsolete tenuto conto del tempo decorso dai fatti.
  • Riabilitazione: aver ottenuto la riabilitazione in merito alla pena relativa al procedimento in cui è stato coinvolto e di non aver più subito “indagini o accuse per tali fatti”
  • Sospensione condizionale della pena: era stata disposta la sospensione condizionale della pena.
  • L’istante non è un personaggio pubblico: il reclamante non rivestire alcuna carica pubblica tale da giustificare la reperibilità in rete di tali informazioni.

La riposta di Google all’istanza presentata dall’interessato.

Google rigetta la richiesta motivando che i relativi URL rinviano a notizie riguardanti “fattispecie criminose particolarmente gravi” per le quali il medesimo ha patteggiato la pena, risalenti a meno di dieci anni fa (2010) e da ritenersi di interesse pubblico in quanto attinenti all’attività imprenditoriale da esso tuttora svolta; aggiungeva Google che la riabilitazione penale ottenuta dall’interessato “estingue alcuni effetti penali della condanna, ma non estingue il reato né, ovviamente, conferisce a un soggetto il potere di censurare le notizie sulla sua precedente condanna”.

Le controdeduzioni dell’interessato nei confronti di Google.

Diritto all'oblio e riabilitazione penaleL’interessato precisava che il fatto risaliva ad un episodio del 2007 e che la sentenza di condanna era stata pronunciata del 2010. L’istante inoltre controbatteva che l’attività ad oggi esercitata era si imprenditoriale ma attinente ad un settore diverso da quella in relazione alla quale era stato condannato.
Inoltre, precisava di aver ottenuto la riabilitazione avendo dato prova di buona condotta, riparando altresì il danno economico a lui contestato.

La decisione del Garante per la privacy in merito a diritto all’oblio e riabilitazione penale.

Secondo L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la perdurante reperibilità degli URL sul web, determinerebbe un impatto sproporzionato sui diritti dell’interessato che non risulta bilanciato da un attuale interesse del pubblico a conoscere della relativa vicenda, per i seguenti motivi:
L’interessato ha ottenuto la riabilitazione penale sulla base di una valutazione che ha tenuto conto, non soltanto del tempo decorso dalla determinazione della pena, anche della buona condotta tenuta nel frattempo dal condannato. Il Garante ricorda come l’istituto della riabilitazione comporti il venir meno delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna come misura premiale finalizzata al reinserimento sociale del condannato.
Infine, gli articoli non risultano aggiornati con riguardo agli sviluppi successivi della vicenda giudiziaria.
Sulla base delle anzidette considerazioni, il Garante ingiunge a Google di rimuovere gli URL indicati dal reclamante.
Nell’adottare il provvedimento, il Garante richiama i criteri riportati nelle “Linee Guida” del Gruppo di lavoro Art. 29 adottate il 26 novembre 2014. Le linee guida hanno il pregio di fissare una serie di criteri per orientare sia l’attività dei motori di ricerca che delle autorità nazionali deputate alla tutela della privacy nella gestione dei reclami degli interessati.

Qui per leggere il Provvedimento n. 153 del 24 luglio 2019 https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9136842

 

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