Diritto di cronaca giornalistica
Diritto di cronaca giornalistica: la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste se è fedele al contenuto del provvedimento stesso.
Il giornalista nell’esercizio del proprio diritto di cronaca si deve attenere alla cd verità della notizia, ossia deve accertarsi che la notizia sia vera (o, quantomeno, sia verosimile in base alla diligenza richiesta al giornalista).
La giurisprudenza ormai costantemente prevede che “il diritto di cronaca può essere esercitato, quando ne possa derivare lesione all’altrui reputazione, prestigio o decoro, soltanto qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni: a) che la notizia pubblicata sia vera; b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale; c) che l’informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obiettività”.
Ciò pone non poche problematiche quando si tratta di notizie di cronaca giudiziaria e che non è dato conoscere se l’indagine o il processo si concluderà con un accertamento della responsabilità dell’imputato oppure no.
In tale contesti bisogna capire quando il giornalista, che come abbiamo ricordato ha l’obbligo di pubblicare notizie vere, sia responsabile o meno?
Cosa succede se la posizione del soggetto responsabile del fatto di cronaca pubblicato poi viene archiviata oppure il soggetto viene prosciolto? O meglio, il giornalista che ha pubblicato il fatto di cronaca, che poi non si è tradotto in un fatto giudiziario negativo per il soggetto coinvolto, è responsabile in tema per esempio di diffamazione?
La risposta secondo il Tribunale di Cosenza (n. 2105 del 24.10.2019) è no, purché la verità della notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, ovvero qualora essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, sicché è sufficiente che l’articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria.