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Termini e condizioni per Marketplace

termini e condizioni marketplace

Cosa sono i termini e condizioni per marketplace?

I termini e condizioni consistono in un documento che ha il pregio di fissare le regole per l’adesione degli utenti al marketplace.
Tali regole, determinate unilateralmente dal gestore del marketplace, disciplinano il rapporto contrattuale tra il titolare o gestore del marketplace e gli utenti commerciali che si iscrivono alla piattaforma online (società, professionisti, imprese) i quali la utilizzano come mercato virtuale per entrare in contatto con una platea di potenziali clienti.

Il Regolamento (UE) 2019/1150

Perché il nuovo Regolamento (UE) 2019/1150 c.d. Platform2business (“P2B) è così importante? Il Regolamento promuove una maggior equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online ed è un tassello all’interno di un quadro normativo frammentato, incentrato sul lato dell’offerta.

Marketplace come Uber, Airbnb, Deliveroo, Booking.com ecc. hanno acquisito sempre più importanza con i loro nuovi modelli di business, stabilendo la cosiddetta economia delle piattaforme online. Sebbene la crescita di queste piattaforme abbia offerto molti vantaggi, ha anche sollevato diverse domande sul quadro giuridico applicabile.

Casi recenti sia a livello europeo che nazionale hanno  rivelato la necessità di una regolamentazione in questo campo al fine di garantire la certezza del diritto. Ed è qui che entra in gioco il Regolamento (UE) 2019/1150 c.d. Platform2business (“P2B) che rappresenta un primo passo importante nella regolamentazione delle piattaforme di intermediazione, stabilendo regole certe per garantire un ambiente commerciale online equo, trasparente, sostenibile e affidabile all’interno del mercato interno.

Poiché le piattaforme di intermediazione e i motori di ricerca di solito occupano una posizione predominante rispetto agli altri attori del mercato online, il regolamento mira a evitare comportamenti sleali e dannosi garantendo agli utenti commerciali trasparenza, equità ed effettive possibilità di ricorso. In fin dei conti, costruire fiducia e trasparenza nelle relazioni B2B nell’economia delle piattaforme online migliorerà indirettamente anche la fiducia dei consumatori in detta economia.

Quali criteri adottare nella stesura di termini e condizioni contrattuali di un marketplace?

Evitare termini e condizioni vaghi, poco specifici, fuorvianti o omissivi. La contrattualistica deve essere redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Le informazioni pertinenti devono essere organizzate in maniera organica secondo un livello di dettaglio adeguato e risultare direttamente accessibili (ad esempio, tramite dei collegamenti ipertestuali inseriti nel documento principale) dalla pagina web dedicata.

Reperibilità del contratto. Termini e condizioni devono essere facilmente reperibili in tutte le fasi del loro rapporto commerciale con il fornitore di servizi di intermediazione online, compreso nella fase precontrattuale.

Completezza. Termini e condizioni devono consentire agli utenti di acquisire tutti gli elementi necessari ad assumere scelte informate e consapevoli. I termini e le condizioni del marketplace devono riportare tutti gli elementi informativi richiesti dal Regolamento P2B all’articolo 3, paragrafo 1.

A seguire riporto le indicazioni di dettaglio per l’applicazione delle suddette misure, previste dal Regolamento P2B, circa i contenuti dell’informativa che i fornitori di marketplace sono tenuti a rendere disponibile agli utenti commerciali.

Attenzione! Il Regolamento P2B prevede che i termini e le condizioni, o le loro disposizioni specifiche, non conformi alle prescrizioni del Regolamento P2B siano nulle e prive di validità. In particolare, le stesse devono essere considerate come mai esistite con effetti erga omnes ed ex tunc.

Gli elementi informativi obbligatori

  • Modifiche ai termini e condizioni

    Se il gestore del marketplace intende modificare termini e condizioni, è tenuto a comunicare preventivamente ai propri utenti  le modifiche con almeno 15 giorni di anticipo, tranne per alcune eccezioni che possono richiedere a seconda delle circostanze, tempi più lunghi o più brevi. Qualunque modifica deve essere comunicata su supporto durevole. I termini e condizioni del marketplace devono includere tutte le informazioni sulle condizioni alle quali gli utenti commerciali possono risolvere la relazione contrattuale con il fornitore del servizio.

    La relativa informativa deve essere reperibile in lingua italiana, avere un linguaggio semplice e comprensibile e soprattutto deve descrivere chiaramente, in maniera dettagliata e debitamente circostanziata, le modalità alle quali gli utenti commerciali possono esercitare il diritto di recesso.

    Le suddette informative devono essere collocate in apposite sezioni concernenti le “modifiche contrattuali” e le “modalità di recesso” dei T&C ben visibili e accessibili dalla pagina web dedicata.

  • Limitazione, sospensione, cessazione

    Il Regolamento P2B prevede che i termini e le condizioni di un marketplace enuncino e descrivino le ragioni che giustificano le decisioni di sospendere, cessare o limitare in altro modo, in tutto o in parte, la fornitura dei servizi di intermediazione online agli utenti commerciali.

    Attenzione: I fornitori di servizi devono garantire una proporzionalità nelle decisioni di limitazione, sospensione e cessazione dei servizi; al riguardo, gli stessi, laddove ragionevole e tecnicamente fattibile, devono adottare misure preliminari specifiche prima della completa cessazione del servizio.


  • Proprietà intellettuale sui contenuti

    I titolari di marketplace devono assicurarsi che i termini d’uso contengano informazioni generali sulla proprietà e il controllo dei diritti di proprietà intellettuale degli utenti commerciali. Ricordiamo che la proprietà e il controllo dei diritti di proprietà intellettuale online possono avere una notevole importanza economica sia per i fornitori di servizi di intermediazione online sia per i loro utenti commerciali.

  • Canali di distribuzione aggiuntivi

    Il titolare o gestore del marketplace deve informare i propri utenti commerciali dell’esistenza di canali di distribuzione aggiuntivi e potenziali programmi affiliati, attraverso i quali i fornitori di servizi di intermediazione online possano commercializzare i prodotti e i servizi offerti dagli utenti commerciali.

    L’informativa dev’essere riportata in un’apposita sezione dei termini e condizioni ben visibile e accessibile dalla pagina web dedicata.

    Segnatamente, devono essere riportate le informazioni circa l’utilizzo di programmi di affiliazione, siti web di terze parti, app o altri servizi di intermediazione online eventualmente utilizzati dai fornitori di servizi di intermediazione online in aggiunta alle rispettive piattaforme di distribuzione, nonché le relative condizioni di utilizzo. Diversamente deve essere esplicitamente precisato che non si utilizzano canali di distribuzione aggiuntivi.


  • Limitazioni all’offerta di condizioni diverse mediante altri mezzi

    Qualora il gestore del marketplace intenda limitare la possibilità degli utenti di offrire gli stessi beni e servizi a condizioni diverse, ad esempio restringendo la possibilità di offrire condizioni uguali o migliori o a prezzi inferiori su altre piattaforme o sul proprio sito web, è tenuto a specificare le ragioni di tali limitazioni nelle condizioni generali.

  • Accesso ai dati

    I fornitori di servizi di intermediazione online inseriscono nei T&C le loro politiche di accesso ai dati e, nel dettaglio, le condizioni di accesso tecnico e contrattuale, da parte degli utenti commerciali ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, forniti dagli utenti commerciali o dai consumatori per l’uso dei servizi di intermediazione online o generati tramite la fornitura di tali servizi.

    I titolari di marketplace forniscono una descrizione delle condizioni di accesso che contenga i seguenti elementi:

    • la possibilità o meno per il fornitore di servizi di intermediazione online di accedere ai dati personali o ad altri dati, che gli utenti commerciali o i consumatori forniscono per l’uso dei servizi di intermediazione online o comunque generati tramite la fornitura di tali servizi e, in caso di accesso, le categorie di dati interessate e le condizioni per accedervi;
    • la possibilità per un utente commerciale di accedere ai dati personali o ad altri dati, da lui forniti in relazione all’uso dei servizi di intermediazione online o generati tramite la fornitura di tali servizi o forniti dai consumatori dei beni e servizi dell’utente commerciale e, in caso di accesso, le categorie di dati interessate e le condizioni per accedervi;
    • la fornitura o meno a terzi dei dati personali o di altri dati, o entrambi, che gli utenti commerciali o consumatori forniscono per l’uso dei servizi di intermediazione online o generati tramite la fornitura di tali servizi, assieme a, qualora la fornitura di tali dati a terzi non sia necessaria per il corretto funzionamento dei servizi di intermediazione online, l’informazione che chiarisca lo scopo di tale condivisione dei dati nonché le possibilità di cui dispongono gli utenti commerciali per esimersi da tale condivisione dei dati.

    Nell’ipotesi in cui sia consentito l’accesso ai dati, devono essere specificate le categorie di dati interessate e deve essere fornita una chiara descrizione della portata, natura e relative condizioni di accesso e di utilizzo. Diversamente, deve essere esplicitamente precisata l’eventuale indisponibilità di accesso ai dati.

    I termini e condizioni devono includere l’informazione sulla possibilità o meno, nonché sulla relativa modalità, di accesso ai dati forniti o generati dall’utente commerciale e conservati dalla piattaforma anche quando cessa il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi di intermediazione online e l’utente commerciale.

  • Posizionamento e trattamento differenziato

    I fornitori di servizi di intermediazione online devono descrivere nei loro termini e condizioni i principali parametri che determinano il “posizionamento” e i motivi dell’importanza relativa di tali parametri principali rispetto ad altri parametri.

    L’informativa deve altresì riportare una descrizione circa l’eventuale possibilità di influire mediante pagamento sul posizionamento all’interno del marketplace o del motore di ricerca; deve essere indicato e comunicato l’uso aggiuntivo di servizi ausiliari o  di funzionalità premium.

    I fornitori di servizi di intermediazione online devono indicare nei termini e condizioni qualsiasi trattamento differenziato (incluso il posizionamento) riservato ai beni o servizi offerti da loro stessi, o da utenti commerciali controllati, rispetto al trattamento riservato a beni e servizi offerti da utenti commerciali terzi.

  • Sistema interno di gestione dei reclami

    Il Regolamento P2B prevede che i fornitori di servizi di intermediazione online, ad eccezione delle piccole imprese, devono istituire un sistema interno per la gestione dei reclami degli utenti commerciali, improntato ai principi di trasparenza e parità di trattamento, che sia gratuito, facilmente accessibile e garantisca che i reclami siano gestiti in un lasso di tempo ragionevole.

    Il suddetto sistema deve consentire ai fornitori di servizi di intermediazione online di prestare la debita attenzione ai reclami ricevuti in modo rapido ed efficace, per risolvere adeguatamente i problemi sollevati in maniera equa e non discriminatoria.

    I fornitori di servizi di intermediazione online sono tenuti a prevedere nei loro termini e condizioni tutte le informazioni pertinenti relative all’accesso e al funzionamento del loro sistema interno di gestione dei reclami garantendone la tracciabilità in ogni fase.

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