Rievocazione storica di vicende passate e diritto all’oblio
Rievocazione storica di fatti e vicende passate e diritto all’oblio.
Diritto all’oblio e rievocazione storica dei fatti. È ormai da considerarsi principio consolidato che similmente a quanto accade nel mondo analogico, un editore di una testata giornalistica possa conservare nei propri archivi (cartacei od on line) una notizia, anche oggetto di deindicizzazione, che quando era stata pubblicata era di interesse pubblico e quindi lecita la sua divulgazione, ma che poi non lo è più a causa del lungo tempo percorso e del ruolo non più pubblico della persona interessata.
Ma quando l’editore può rievocare quei fatti?
La risposta viene dalle Sezioni Unite Cassazione civile sez. un. – 22/07/2019, n. 19681. Ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall’art. 21 Cost. – l’editore ha il compito di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell’ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva.
Come intendere la locuzione “nel momento presente”?
Chi scrive ritiene che la Cassazione utilizzando la locuzione “nel momento presente” abbia voluto chiarire che la valutazione sulla notorietà e sul ruolo pubblico dell’interessato vada fatta al momento in cui si intende rievocare la notizia. Lo stesso principio, trasferito nel campo delle richieste di deindicizzazione nei confronti dei motori di ricerca, imporrebbe agli stessi di valutare se “nel momento presente” vi è un interesse pubblico attuale e concreto alla visualizzazione del link contente la notizia ritenuta pregiudizievole dall’interessato.
Per cui, per fare un esempio, sulla base del principio chiarito dalle Sezioni Unite, qualsiasi personaggio che ha rivestito cariche pubbliche, qualora non rivesta più alcuna carica o non è interessato a rivestirla, deve avere il diritto, attraverso una richiesta di deindicizzazione, all’oblio delle notizie a lui riferite che ritenga di dover eliminare, sempre salvo il diritto di conservazione in archivio, alla stregua di quello che accade nel mondo analogico, da parte della testata giornalistica.