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termini e condizioni per contenuti e servizi digitali
Termini e condizioni di vendita per contenuti e servizi digitali

I contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali: le modifiche al codice del consumo apportate dal decreto legislativo 4 novembre 2021.

Avv. Marco Bigarelli

In questo articolo analizzeremo gli impatti del decreto legislativo 4 novembre 2021 n. 170 sui termini e condizioni del tuo sito e-commerce.

termini e condizioni per contenuti e servizi digitali

In cosa consistono i principali aggiornamenti e perché potrebbero interessarti?

Il decreto in questione attua la direttiva (UE) 2019/770 introducendo nel titolo III della parte IV del Codice del consumo il Capo I-bis relativo ai contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali. Quindi se il tuo negozio di e-commerce vende contenuti o servizi digitali, ti consiglio di aggiornare la documentazione contrattuale.

Gli aggiornamenti normativi riguardano i contratti di vendita a distanza tra professionista e consumatore (il classico e-commerce B2C per intenderci) in particolare gli aspetti di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità al contratto o di mancata fornitura, le modalità di esercizio dei rimedi e la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale. Quindi se vendi o comunque fornisci contenuti digitali o servizi digitali tali novità ti riguardano da vicino comportando l’aggiornamento dei termini e condizioni di vendita.

Cosa si intende per contenuto digitale e servizio digitale?

Per contenuto digitale si intende i dati prodotti e forniti in formato digitale. Per servizio digitale si intende un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati.

Vediamo alcuni esempi di contenuto e servizio digitale

A titolo esemplificativo e non esaustivo nel concetto di contenuto digitale rientrano:

  • i programmi informatici, le applicazioni, i file video, i file audio, i file musicali, i giochi digitali, i libri elettronici o le altre pubblicazioni elettroniche.

A titolo esemplificativo e non esaustivo nel concetto di servizi digitali rientrano:

  • tutti quei programmi che consentono la creazione, la trasformazione o l’archiviazione dei dati in formato digitale, nonché l’accesso a questi ultimi, fra cui i software come servizio (SaaS) quali la condivisione audio e video e altri tipi di file hosting, la videoscrittura o i giochi offerti nell’ambiente di cloud computing e nei media sociali.
  • Servizi di sviluppo di contenuti digitali che soddisfano le specifiche esigenze del consumatore, inclusi i software realizzati su misura, la fornitura di file elettronici necessari nel contesto della stampa in 3D di beni.
  • Servizi comunicazione interpersonale via Internet, quali i servizi di posta elettronica e di messaggistica online basati sul web.
  • Contratti in cui l’operatore economico fornisce, o si impegna a fornire, contenuto digitale o servizi digitali al consumatore e in cui il consumatore fornisce, o si impegna a fornire, dati personali.

Come scritto sopra, si tratta di un elenco non tassativo. Sia i contenuti che i servizi digitali possono essere forniti attraverso la trasmissione su un supporto materiale, lo scaricamento effettuato dall’utente sui propri dispositivi, la trasmissione in streaming, l’autorizzazione all’accesso a capacità di archiviazione di contenuto digitale o l’accesso all’uso dei social media, mediante trasmissione di segnale, come nel caso dei servizi di televisione digitale.

In quali casi non è necessario modificare termini e condizioni di vendita? A quali tipologie contrattuali non si applicano le novità introdotte dal decreto legislativo 4 novembre 2021?

Le disposizioni del Codice del consumo, nel dettaglio il Capo I-bis relativo ai contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, non si applicano ai seguenti servizi o contenuti digitali:

  • fornitura di servizi professionali quali servizi di traduzione, di architettura, legali o altri servizi di consulenza professionale che sono spesso prestati personalmente dall’operatore economico, indipendentemente dal fatto che l’operatore economico ricorra o meno a mezzi digitali per produrre il risultato del servizio ovvero per consegnarlo o trasmetterlo al consumatore.
  • contenuti digitali o servizi digitali che costituiscono un dispositivo medico.
  • diritti o gli obblighi connessi all’uso di prodotti realizzati con la tecnologia di stampa in 3D.
  • le rappresentazioni di valore digitali fungono esclusivamente da metodo di pagamento (ad esempio buoni elettronici o i coupon elettronici, valute virtuali).
  • contenuti digitali o ai servizi digitali forniti a un pubblico nell’ambito di uno spettacolo artistico o di altro tipo, ad esempio nel caso di una proiezione cinematografica digitale o di uno spettacolo teatrale audiovisivo.
  • software liberi e aperti, a condizione che non siano forniti contro il pagamento di un prezzo e che i dati personali dei consumatori siano utilizzati esclusivamente per migliorare la sicurezza, la compatibilità o l’interoperabilità del software.
  • servizi di gioco d’azzardo.
  • contenuto digitale fornito da enti pubblici.

Vendi contenuti o servizi digitali? Ecco le modifiche da apportare a termini e condizioni del tuo e-commerce.

  • Devi specificare che il contenuto digitale o il servizio digitale verrà fornito senza ritardo ingiustificato dopo la conclusione del contratto e che l’obbligazione di fornire il contenuto digitale si intenderà adempiuta quando il contenuto digitale stesso o qualunque mezzo idoneo per accedervi è reso disponibile o accessibile al consumatore, o all’impianto fisico o virtuale scelto a tal fine dal consumatore. Se fornisci servizi digitali, avrai adempiuto all’obbligo di fornitura quando il servizio digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto a tale scopo dal consumatore.
  • Suggerisco di descrivere in maniera minuziosa le caratteristiche e funzionalità del contenuto o servizio digitale, la quantità e la qualità del contenuto o del servizio, la sua compatibilità e interoperabilità.
  • Devi chiarire nel contratto se il contenuto o il servizio viene fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche in merito all’installazione e all’assistenza ai clienti.
  • Devi tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale.
  • Devi specificare le garanzie legali applicabili previste dal codice del consumo.

La conformità del contenuto digitale o servizio al contratto, la garanzia e i rimedi previsti dalla legge.

Per essere conforme al contratto il contenuto digitale o il servizio digitale deve possedere requisiti soggettivi e oggettivi. Partiamo dai criteri soggettivi.

Il contenuto o servizio digitale deve:

  1. corrispondere alla descrizione, alla quantità e alla qualità previste dal contratto e presentare funzionalità, compatibilità, interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto.
  2. essere idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e che è stato da questi portato a conoscenza  del professionista al più tardi al momento  della  conclusione  del  contratto  e  che  il professionista ha accettato.
  3. essere fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche in merito all’installazione e l’assistenza ai clienti, come previsti dal contratto; e
  4. essere aggiornato come previsto dal contratto.

Proseguiamo con i criteri oggettivi. Il contenuto o servizio digitale deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:

  1. essere adeguato agli scopi  per  cui  sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto digitale o un servizio digitale del  medesimo tipo, tenendo conto, se del caso, dell’eventuale diritto  dell’Unione e nazionale e delle norme tecniche esistenti, oppure, in mancanza  di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria  specifici del settore applicabili;
  2. essere della  quantità  e  presentare  la  qualità  e   le caratteristiche di prestazione, anche in  materia  di  funzionalità, compatibilità,  accessibilità,  continuità  e  sicurezza,  che  si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi  digitali dello  stesso  tipo  e  che  il  consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del contenuto  digitale  o  del servizio digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche rese da o per conto dell’operatore  economico o di altri soggetti nell’ambito  dei  precedenti  passaggi  della catena contrattuale distributiva, soprattutto nei messaggi pubblicitari e nell’etichettatura.

    Quali sono gli ulteriori obblighi in capo al fornitore di contenuti o servizi digitali?

    Vediamo a seguire gli ulteriori obblighi a carico del professionista/fornitore del contenuto o servizio digitale.

    1. Il professionista è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, e a fornirglieli, nel periodo di tempo:
    2. durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto, se questo prevede una fornitura continua per un determinato periodo di tempo; oppure;
    3. che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità del contenuto digitale o del servizio digitale e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se questo prevede un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura.

    Un altro punto importante riguarda l’errata integrazione del contenuto digitale o del servizio digitale

    L’eventuale difetto di conformità che deriva da un’errata integrazione del contenuto  digitale  o  del servizio digitale nell’ambiente digitale del consumatore deve  essere considerato difetto di conformità  del  contenuto  digitale  o  del servizio digitale se:

    –  il contenuto digitale o servizio digitale è  stato  integrato dal professionista o sotto la sua responsabilità; oppure

    –  il contenuto digitale o il servizio digitale richiedeva integrazione da parte del consumatore e l’errata integrazione è dovuta a una carenza delle istruzioni di integrazione fornite dal professionista.  

    Quali sono le responsabilità del fornitore rispetto alla mancanza di conformità dei contenuti o servizi digitali? Quali i rimedi per il consumatore?

    Il professionista è responsabile solamente per i difetti di conformità che si manifestano entro due anni a decorrere dal momento della fornitura. L’azione diretta a far valere i difetti sussistenti al momento della fornitura e non dolosamente occultati dal professionista si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi da  tale momento, ove risultino evidenti entro tale termine.

    Se il contratto prevede che il contenuto digitale o il servizio digitale sia fornito in modo continuativo per un determinato periodo di tempo, l’obbligo di assicurare la conformità del contenuto digitale o il servizio digitale permane per l’intera durata di tale periodo.

    A chi spetta l’onere della prova?

    Il fornitore è responsabile  per  la  mancata  fornitura  del contenuto digitale o del servizio digitale. L’onere della prova della conformità al contratto del contenuto  digitale  o del servizio digitale al momento della  fornitura  è  a  carico  del professionista per un difetto di  conformità  che  risulti  evidente entro il termine di un anno dal momento in cui il contenuto  digitale o il servizio digitale è stato fornito.

    I commi 2 e 3 non si applicano se il professionista dimostra che l’ambiente digitale  del  consumatore  non  è  compatibile  con   i requisiti tecnici del contenuto digitale o del servizio digitale e se ha informato il consumatore  di  tali  requisiti  in  modo  chiaro  e comprensibile prima della conclusione del contratto. Il consumatore  collabora  con  il  professionista  per  quanto ragionevolmente possibile e necessario al fine  di  accertare  se  la causa del  difetto  di  conformità  del  contenuto  digitale  o  del servizio    digitale    al    momento    specificato    dall’articolo 135-quaterdecies,  commi  2  o  5,  a  seconda  dei   casi,   risieda nell’ambiente digitale del consumatore. L’obbligo  di  collaborazione è limitato  ai  mezzi  tecnicamente  disponibili  che  siano   meno intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora e se il professionista ha informato il consumatore dei requisiti inerenti il necessario ambiente digitale in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto, l’onere della prova riguardo all’esistenza del  difetto di  conformità  al   momento   di   cui all’articolo  135-quaterdecies,  commi  2  e  5  è  a   carico   del consumatore.

    In quali casi il fornitore non rispondere dei vizi e difetti?

    Non vi è  difetto  di  conformità  ai  sensi  del  comma  1  o dell’articolo 135-decies, comma 5, se, al momento  della conclusione del contratto, il consumatore era stato specificamente informato  del fatto che una caratteristica particolare del contenuto digitale o del servizio  digitale  si  discostava   dai   requisiti   oggettivi   di conformità  previsti  da  tali  disposizioni  e  il  consumatore  ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento  al  momento della conclusione del contratto.

    Salvo diverso accordo tra le parti, il contenuto digitale o il servizio digitale è fornito nella versione più recente disponibile al momento della conclusione del contratto.

    Se il consumatore non installa entro  un  congruo  termine  gli aggiornamenti forniti dal professionista ai sensi  del  comma  1,  il professionista  non  è  responsabile  per   qualsiasi   difetto   di conformità derivante unicamente  dalla  mancanza  dell’aggiornamento pertinente, a condizione che:

    1. il professionista  abbia  informato  il  consumatore   della disponibilità dell’aggiornamento e delle conseguenze  della  mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e
    2. la   mancata   installazione   o   l’installazione    errata dell’aggiornamento da parte del consumatore non è dovuta  a  carenze delle istruzioni di installazione fornite dal professionista.

    Quali sono i rimedi in favore del consumatore in caso di manifesti un difetto di conformità?

    I rimedi a disposizione del consumatore sono il ripristino della conformità, la riduzione del prezzo e nei casi più gravi la risoluzione del contratto.


    termini e condizioni per e-commerce

    Avv Marco Bigarelli

    Avvocato con esperienza in contesti aziendali sia in Italia che all’estero. Mi occupo di assistenza legale ad imprese, professionisti e privati nel settore del web e delle nuove tecnologie. La mia esperienza spazia dalla contrattualistica d’impresa -in particolare accordi di licenza, sviluppo e distribuzione software, SaaS, IaaS, PaaS e Cloud- al settore dell’e-commerce e dei marketplace digitali, dalla distribuzione commerciale al web marketing. Assisto i miei clienti nel percorso di conformità al GDPR, reclami al Garante per la protezione dei dati personali, richieste di rimozione dei contenuti dal web (“diritto all’oblio”), tutela dell’immagine e dell’identità personale online.


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