I contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali: le modifiche al codice del consumo apportate dal decreto legislativo 4 novembre 2021.
In questo articolo analizzeremo gli impatti del decreto legislativo 4 novembre 2021 n. 170 sui termini e condizioni del tuo sito e-commerce.
Il decreto in questione attua la direttiva (UE) 2019/770 introducendo nel titolo III della parte IV del Codice del consumo il Capo I-bis relativo ai contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali. Quindi se il tuo negozio di e-commerce vende contenuti o servizi digitali, ti consiglio di aggiornare la documentazione contrattuale.
Gli aggiornamenti normativi riguardano i contratti di vendita a distanza tra professionista e consumatore (il classico e-commerce B2C per intenderci) in particolare gli aspetti di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità al contratto o di mancata fornitura, le modalità di esercizio dei rimedi e la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale. Quindi se vendi o comunque fornisci contenuti digitali o servizi digitali tali novità ti riguardano da vicino comportando l’aggiornamento dei termini e condizioni di vendita.
Per contenuto digitale si intende i dati prodotti e forniti in formato digitale. Per servizio digitale si intende un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati.
A titolo esemplificativo e non esaustivo nel concetto di contenuto digitale rientrano:
A titolo esemplificativo e non esaustivo nel concetto di servizi digitali rientrano:
Come scritto sopra, si tratta di un elenco non tassativo. Sia i contenuti che i servizi digitali possono essere forniti attraverso la trasmissione su un supporto materiale, lo scaricamento effettuato dall’utente sui propri dispositivi, la trasmissione in streaming, l’autorizzazione all’accesso a capacità di archiviazione di contenuto digitale o l’accesso all’uso dei social media, mediante trasmissione di segnale, come nel caso dei servizi di televisione digitale.
Per essere conforme al contratto il contenuto digitale o il servizio digitale deve possedere requisiti soggettivi e oggettivi. Partiamo dai criteri soggettivi.
Il contenuto o servizio digitale deve:
Proseguiamo con i criteri oggettivi. Il contenuto o servizio digitale deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:
Vediamo a seguire gli ulteriori obblighi a carico del professionista/fornitore del contenuto o servizio digitale.
Un altro punto importante riguarda l’errata integrazione del contenuto digitale o del servizio digitale
L’eventuale difetto di conformità che deriva da un’errata integrazione del contenuto digitale o del servizio digitale nell’ambiente digitale del consumatore deve essere considerato difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale se:
– il contenuto digitale o servizio digitale è stato integrato dal professionista o sotto la sua responsabilità; oppure
– il contenuto digitale o il servizio digitale richiedeva integrazione da parte del consumatore e l’errata integrazione è dovuta a una carenza delle istruzioni di integrazione fornite dal professionista.
Il professionista è responsabile solamente per i difetti di conformità che si manifestano entro due anni a decorrere dal momento della fornitura. L’azione diretta a far valere i difetti sussistenti al momento della fornitura e non dolosamente occultati dal professionista si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi da tale momento, ove risultino evidenti entro tale termine.
Se il contratto prevede che il contenuto digitale o il servizio digitale sia fornito in modo continuativo per un determinato periodo di tempo, l’obbligo di assicurare la conformità del contenuto digitale o il servizio digitale permane per l’intera durata di tale periodo.
Il fornitore è responsabile per la mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale. L’onere della prova della conformità al contratto del contenuto digitale o del servizio digitale al momento della fornitura è a carico del professionista per un difetto di conformità che risulti evidente entro il termine di un anno dal momento in cui il contenuto digitale o il servizio digitale è stato fornito.
I commi 2 e 3 non si applicano se il professionista dimostra che l’ambiente digitale del consumatore non è compatibile con i requisiti tecnici del contenuto digitale o del servizio digitale e se ha informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto. Il consumatore collabora con il professionista per quanto ragionevolmente possibile e necessario al fine di accertare se la causa del difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al momento specificato dall’articolo 135-quaterdecies, commi 2 o 5, a seconda dei casi, risieda nell’ambiente digitale del consumatore. L’obbligo di collaborazione è limitato ai mezzi tecnicamente disponibili che siano meno intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora e se il professionista ha informato il consumatore dei requisiti inerenti il necessario ambiente digitale in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto, l’onere della prova riguardo all’esistenza del difetto di conformità al momento di cui all’articolo 135-quaterdecies, commi 2 e 5 è a carico del consumatore.
Non vi è difetto di conformità ai sensi del comma 1 o dell’articolo 135-decies, comma 5, se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del contenuto digitale o del servizio digitale si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali disposizioni e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto.
Salvo diverso accordo tra le parti, il contenuto digitale o il servizio digitale è fornito nella versione più recente disponibile al momento della conclusione del contratto.
Se il consumatore non installa entro un congruo termine gli aggiornamenti forniti dal professionista ai sensi del comma 1, il professionista non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell’aggiornamento pertinente, a condizione che:
I rimedi a disposizione del consumatore sono il ripristino della conformità, la riduzione del prezzo e nei casi più gravi la risoluzione del contratto.
Avvocato con esperienza in contesti aziendali sia in Italia che all’estero. Mi occupo di assistenza legale ad imprese, professionisti e privati nel settore del web e delle nuove tecnologie. La mia esperienza spazia dalla contrattualistica d’impresa -in particolare accordi di licenza, sviluppo e distribuzione software, SaaS, IaaS, PaaS e Cloud- al settore dell’e-commerce e dei marketplace digitali, dalla distribuzione commerciale al web marketing. Assisto i miei clienti nel percorso di conformità al GDPR, reclami al Garante per la protezione dei dati personali, richieste di rimozione dei contenuti dal web (“diritto all’oblio”), tutela dell’immagine e dell’identità personale online.
Perché è consigliato farsi assistere da un avvocato per una consulenza ecommerce?
I termini e le condizioni generali di vendita dei prodotti sono l’insieme delle regole che il venditore definisce preventivamente e poi presenta all’acquirente per sua accettazione.
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