
Tutela del consumatore nell’ecommerce: il caso Vinted
In questo articolo affrontiamo il tema della tutela del consumatore nell’ecommerce attraverso l’analisi di un provvedimento dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato emesso nei confronti di Vinted. Vinted è un sito web e un’applicazione mobile che consente alle persone di comprare e vendere abbigliamento e accessori di seconda mano. Gli utenti possono creare un profilo e pubblicare annunci di articoli in vendita, che possono essere visualizzati e acquistati da altri utenti. Vinted offre anche funzioni di protezione acquisti e di spedizione, oltre a servizi di assistenza clienti. Ed è proprio sul servizio di protezione acquisti offerto da Vinted che sono state riscontrate delle carenze informative per le quali la società che gestisce la famosa piattaforma è stata sanzionata dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Entriamo nei dettagli del provvedimento.

Aspetti legali dell’e-commerce: le informazioni prodromiche all’acquisto
Come ormai sappiamo fin troppo bene, nel settore dell’e-commerce, il consumatore deve disporre fin dal primo contatto con il sito del venditore, di tutte le informazioni utili ad assumere la decisione di acquistare. Ciò può avvenire soltanto attraverso una chiara e completa rappresentazione delle caratteristiche delle offerte che si pubblicizzano e del conseguente vincolo contrattuale fin dalla fase di primo contatto con il consumatore potenziale acquirente. Questo è quanto stabilito dal Codice del consumo: il consumatore deve disporre, già nella fase prodromica dell’acquisto, di tutte le informazioni utili ad assumere una decisione di natura commerciale, attraverso una chiara e completa rappresentazione delle caratteristiche delle offerte che si pubblicizzano e del conseguente vincolo contrattuale.
Il caso Vinted: le omissioni della famosa piattaforma di vendita dell’usato
L’Autorità ha contestato ala famosa piattaforma di ecommerce di aver messo in atto nei confronti dei consumatori pratiche commerciali scorrette ed in parte ingannevoli, in violazione della tutela offerta dagli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.
Avrebbe pubblicato offerte non veritiere con riferimento alla pretesa gratuità delle transazioni commerciali eseguibili sul sito e agli oneri che l’acquirente deve sopportare nel caso in cui intenda concludere compravendite sulla piattaforma, impedendo ai consumatori di effettuare una scelta consapevole e informata. Quindi la prima contestazione riguarda la condotta tenuta dalla società nella fase precontrattuale consistente nella diffusione di informazioni ingannevoli sulle caratteristiche di funzionamento della Piattaforma, con specifico riferimento alla prospettata gratuità delle transazioni commerciali effettuate sul Sito vinted.it dai consumatori.
Da un lato sotto accusa sono i messaggi diffusi nel momento iniziale di operatività della piattaforma “zero commissioni, zero limiti” come anche le affermazioni che ricollegavano l’assenza di costi alla figura del venditore o all’attività di “vendita” (“Il bello è che vendi senza commissioni”; “Zero commissioni sulla vendita”, “0% di commissioni sulle vendite”, “vendi gratis, vendi senza commissioni…”, “…vendi senza costi, vendi senza commissioni…”, “Scarica l’app e vendi senza commissioni”; “Scarica Vinted e vendi senza commissioni”).
Questo claim viene censurato dall’AGCM proprio per l’esistenza a carico degli acquirenti di costi ulteriori rispetto al prezzo di acquisto del prodotto (i.e.: commissione per la Protezione Acquisti e spese di spedizione), risultando per tale via idonei a indurre in errore i consumatori potenziali “acquirenti”, vale a dire una gran parte dei fruitori della Piattaforma Vinted, circa l’effettiva gratuità delle transazioni commerciali concluse all’interno della Piattaforma.
L’ingannevolezza delle modalità di presentazione dei prezzi dei prodotti e della c.d. Protezione Acquisti
Ecco le condotte omissive contestate a Vinted:
- Mancata indicazione in modo chiaro e completo, sin dall’inizio del processo di acquisto, ossia nella pagina dei risultati di ricerca/catalogo (homepage), del prezzo finale dell’articolo reclamizzato e in particolare dell’esistenza ed entità della commissione richiesta agli acquirenti per ogni acquisto effettuato sulla piattaforma (Protezione Acquisti) e delle spese di spedizione.
- Non risulta adeguatamente indicata, in alcuna parte del sito del professionista, la circostanza che la transazione di acquisto possa svolgersi al di fuori dalla piattaforma, senza dover pagare il costo della Protezione Acquisti, e neppure è in alcun modo descritta la relativa procedura di acquisto senza commissioni.
Qui l’AGCM ci ricorda un concetto importante: l’ingannevolezza di una pratica sotto lo specifico profilo dell’omissione informativa, non discende solo dalla mancata allegazione di informazioni rilevanti, ma anche dalle modalità grafiche ed espressive con cui gli elementi del prodotto vengono rappresentati, dalle espressioni testuali, dall’uso di testi inappropriati, dalle stesse modalità di presentazione del prodotto e dalle scelte in ordine all’enfatizzazione di alcuni degli elementi.
L’AGCM ricorda come la pratica relativa alla “prezzatura a goccia” (c.d. Drip pricing), attraverso la quale i professionisti aggiungono i costi durante il processo di acquisto, per esempio aggiungono spese che sono inevitabili e avrebbero dovuto essere incluse nel prezzo sin dall’inizio o altrimenti aumentano arbitrariamente il prezzo finale, può costituire un’azione o un’omissione ingannevole.

Avv Marco Bigarelli
Avvocato con esperienza in contesti aziendali sia in Italia che all’estero. Mi occupo di assistenza legale ad imprese, professionisti e privati nel settore del web e delle nuove tecnologie. La mia esperienza spazia dalla contrattualistica d’impresa -in particolare accordi di licenza, sviluppo e distribuzione software, SaaS, IaaS, PaaS e Cloud- al settore dell’e-commerce e dei marketplace digitali, dalla distribuzione commerciale al web marketing. Assisto i miei clienti nel percorso di conformità al GDPR, reclami al Garante per la protezione dei dati personali, richieste di rimozione dei contenuti dal web (“diritto all’oblio”), tutela dell’immagine e dell’identità personale online.
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